17/04/2026
RISPARMIO TRADITO? IL "CASO" BUONI FRUTTIFERI POSTALI TRA SANZIONI E COLPI DI SCENA IN CASSAZIONE
di Rocco Duardo, avvocato Cassazionista – Mediatore esperto nel settore del Consumo
Negli ultimi anni ha assunto notevole rilevanza la condotta posta in essere da Poste Italiane nella collocazione dei Buoni Fruttiferi Postali (BFP), strumenti di raccolta del risparmio emessi per conto dello Stato italiano proposti alla vastissima platea dei risparmiatori. In particolare, la problematica deriva dalla mancata consegna al sottoscrittore del Foglio Informazioni Analitiche (F.I.A.), documento appositamente previsto dal decreto del Ministero delle Finanze del 19 dicembre 2000, contenente tutte le informazioni essenziali relative alla durata del titolo, alle modalità di rimborso e ai termini di prescrizione; sicché, l’omissione nella consegna di tale documento ha di fatto impedito a migliaia di risparmiatori di acquisire piena consapevolezza del termine entro cui esercitare il proprio diritto al rimborso del capitale investito e dei relativi interessi, tenuto conto che nei suddetti titoli, nella maggior parte dei casi, non veniva indicata la data di scadenza, i buoni non presentavano alcuna dicitura “a termine”, non presentavano alcuna firma dei titolari o specifiche sulle caratteristiche. Capitava così, e sistematicamente, che dinnanzi alla richiesta di riscossione presso l’Ufficio Postale di avvenuto acquisto, i risparmiatori si sono visti negare il loro diritto al rimborso per prescrizione, scoprendo solo in quel momento che i BFP acquistati avevano una durata di pochi mesi, senza essere mai stati avvisati nemmeno dell’imminente scadenza.Già con provvedimento n. 30346 del 18 ottobre 2022 (procedimento PS11287 – “Poste – Buoni Fruttiferi”), l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato aveva accertato - e qualificato - la sussistenza di pratiche commerciali scorrette nella gestione informativa dei Buoni Fruttiferi Postali, irrogando a Poste Italiane S.p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria di 1.400.000,00 euro. Secondo l’Autority nazionale “… Il procedimento concerne i comportamenti posti in essere dal professionista in relazione alle informative sui termini di scadenza e di prescrizione che caratterizzano i buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo (di seguito, anche Buoni/Buono o BFP) e consistenti nel non aver fornito ai consumatori, in fase di colloca-mento dei Buoni, tali informazioni e/o nell’aver formulato le stesse in modo ambiguo e decettivo, nonché nel non aver implementato azioni finalizzate ad avvertire i titolari di Buoni prossimi alla prescrizione della perdita del capitale investito e degli interessi maturati in caso di mancata richiesta di rimborso del Buono entro il termine di prescrizione. … In particola-re, le pratiche commerciali oggetto del presente provvedimento sono le seguenti: A) in fase di collocamento dei Buoni, Poste ha omesso di indicare la data di scadenza e/o la data di prescrizione di tali titoli, nonché di fornire le informazioni relative alle conseguenze giuridiche derivanti dallo spirare dei predetti termini, e/o ha fornito tali informazioni con una formulazione confusoria e decettiva; B) con riferimento ai Buoni caduti in prescrizione nell’ultimo quinquennio, Poste ha omesso di informare i consumatori, titolari di Buoni prossimi alla scadenza del termine di prescrizione, dello spirare di tale termine e delle conseguenze giuridiche derivanti in caso di mancata richiesta di rimborso del titolo entro tale termine, sebbene – avendo ricevuto un numero elevato di reclami da parte della propria clientela – Poste fosse a conoscenza della numerosità di consumatori che, ignari delle condizioni di disciplina dei ti-toli in parola, incorrono nella predetta prescrizione e nel conseguente mancato rimborso dei propri Buoni …”. A seguito di ciò, va segnalato come il ricorso proposto dalla società avverso il provvedimento del Garante sia stato respinto dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio con sentenza n. 15916/2025 del 1° settembre 2025, con la quale è stata confermata la qualificazione delle condotte omissive come pratiche commerciali scorrette poste in essere da un professionista nei confronti dei consumatori, sulla scia della più recente ed autorevole giurisprudenza di merito (tra le tante, Corte di appello di Milano, sentenza 1128/2025, Corte d’Appello di Napoli, sentenza n. 3719/2024). Nonostante tale accertamento amministrativo e giurisdizionale, la Prima Sezione della Corte di Cassazione, con sentenza n. 3686 del 18 febbraio 2026, a seguito di Pubblica Udienza ed intervenendo in funzione nomofilattica per risolvere il contrasto giurisprudenziale formatosi nei giudizi di merito, ha escluso la configurabilità del diritto al risarcimento in favore dei risparmiatori pur ritenendo una negligenza nella omessa consegna del FIA. L'analisi della pronuncia ha evidenziato in particolar modo i seguenti principi: - principio di eterointegrazione e conoscibilità della disciplina: la disciplina dei BFP, incluse le condizioni di rendimento, la durata, la data di scadenza e, di conseguenza, il termine di decorrenza della prescrizione, è stabilita da decreti ministeriali. - irrilevanza della mancata consegna del Foglio Informativo Analitico (FIA): la Corte statuisce che la mancata consegna del FIA al momento della sottoscrizione, sebbene prevista dal D.M. 19 dicembre 2000, non fonda un diritto al risarcimento del danno per il sottoscrittore il cui diritto al rimborso si sia estinto per prescrizione. Il ragionamento è che le informazioni essenziali per evitare la prescrizione (durata e scadenza) erano comunque conoscibili tramite la normativa pubblicata in Gazzetta Ufficiale; - rilevanza esclusiva del dolo: l'unica condotta del debitore idonea a incidere sulla prescrizione è il dolo, ovvero l'occultamento del debito (art. 2941, n. 8, c.c.), che ne determina la sospensione, con la conseguenza che una condotta meramente colposa o negligente non è sufficiente; - ininfluenza del provvedimento AGCM, così come confermato dal TAR Lazio, sede di Roma: la Corte declassa la rilevanza dei provvedimenti dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) in sede di giudizio civile per responsabilità contrattuale. La valutazione dell'AGCM sulla scorrettezza di una pratica commerciale si basa su un parametro astratto (il "consumatore medio") e non costituisce prova legale della scorrettezza nel singolo rapporto contrattuale, né può fondare di per sé una pretesa risarcitoria per il danno da prescrizione; la Corte afferma altresì che la pubblicazione di tali decreti sul-la Gazzetta Ufficiale è lo strumento legale di conoscenza che rende la normativa opponibile erga omnes, inclusi i sottoscrittori. Si presume, quindi, che il risparmiatore sia in grado di conoscere le condizioni del proprio investimento tramite questo canale ufficiale, senza che sussistano ulteriori obblighi informativi specifici a carico dell'emittente; Tale impostazione interpretativa appare, tuttavia, suscettibile di determinare un significativo spostamento dell’onere informativo dal professionista al consumatore, finendo per attribuire a quest’ultimo l’obbligo di attivarsi autonomamente per reperire informazioni che, secondo la disciplina europea in materia di pratiche commerciali sleali, dovrebbero invece essere fornite in modo chiaro, completo e tempestivo dal professionista al momento della decisione economica. La Prima Sezione ha pertanto delineato per questa specifica categoria di strumenti di risparmio un vero e proprio regime derogatorio rispetto al paradigma generale della tutela dell’investitore dichiarando irrilevante la mancata consegna del FIA e ritenendo il dolo ovvero l'occultamento del debito (art. 2941, n. 8, c.c.) quale unica condotta del debitore idonea a incidere sulla prescrizione che ne determina la sospensione, non essendo sufficiente una condotta meramente colposa o negligente. Con la citata sentenza la Prima Sezione della Corte di Cassazione adotta un'interpretazione formalistica e rigorosa, ponendo l'onere della vigilanza interamente sul risparmiatore, la cui inerzia è considerata l'unica causa giuridicamente rilevante dell'estinzione del diritto, e contrasta nettamente l’approccio sostanzialistico adottato dall'AGCM e confermato dalla giurisprudenza amministrativa, come emerge dalla posizione dell'AGCM e del TAR Lazio, sede di Roma. Tale decisione, assolutamente discutibile, segna una sorta di “tradimento” del risparmio italiano e della tutela del consumatore ponendosi in netto contrasto altresì con l’intero apparato del diritto unionale, e richiede pertanto una più attenta valutazione ai fini della richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Attribuire al risparmiatore l’onere di reperire autonomamente tali informazioni mediante la consultazione della Gazzetta Ufficiale o mediante un’attività di ricerca presso gli sportelli del professionista finisce, di fatto, per ribaltare sul consumatore un obbligo informativo che, secondo la logica della normativa europea in materia di tutela dei consumatori, grava invece sul professionista. Inoltre, la Corte di Cassazione con la sentenza in esame non contrasta soltanto l’AGCOM, il TAR, il diritto unionale e la recente giurisprudenza del merito, ma contrasta altresì proprie decisioni in ambito di tutela finanziaria, con le quali aveva da tempo chiarito che l’intermediario finanziario è gravato da un obbligo primario di informazione piena e specifica circa la natura dello strumento, il suo rendimento, i rischi connessi e, più in generale, ogni elemento idoneo a orientare consapevolmente la scelta dell’investitore, ravvisandosi così una “doppia velocità” come frattura sistematica e palesandosi privilegiata la posizione di Poste Italiane. Si ritiene, rispettosamente, che l’assetto risultante dalla pronuncia della Corte di Cassazione determini una sostanziale frustrazione dell’effetto utile della Direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali e, dunque, in senso opposto rispetto al costante orientamento della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea secondo il quale il diritto dell’Unione deve essere interpretato ed applicato in modo da garantire il pieno effetto utile delle direttive, evitando che la loro applicazione venga svuotata di contenuto sul piano sostanziale. Giova evidenziare come proprio in materia di tutela dei consumatori la Corte aveva sottolineato che i giudici nazionali devono garantire una protezione effettiva della parte debole del rapporto contrattuale, come affermato nelle sentenze Océano Grupo Editorial (C-240/98 e C-244/98) e Pannon GSM (C-137/08); aveva, altresì, chiarito che, qualora una violazione del diritto dell’Unione derivi anche dall’interpretazione fornita da un giudice nazionale di ultima istanza, può configurarsi la responsabilità dello Stato membro nei confronti dei singoli danneggiati, secondo i principi affermati nella sentenza Köbler (C-224/01, 30 settembre 2003). In definitiva, i principi di equivalenza ed effettività, come costantemente elaborati dalla Corte di giustizia, impongono che le norme procedurali e sostanziali nazionali non rendano «virtualmente o praticamente impossibile o eccessivamente difficile» l’esercizio dei diritti riconosciuti dal diritto dell’Unione. Sotto tale angolo visuale, un’interpretazione che escluda in radice la rilevanza delle carenze informative accertate e neghi qualsiasi rimedio risarcitorio in presenza di una prescrizionematurata in un contesto di informazione inadeguata rischia di tradursi in un ostacolo sistemico all’effettività della tutela consumeristica, con conseguente possibile frizione rispetto ai parametri unionali. Pertanto, in considerazione dei tantissimi procedimenti giudiziari ad oggi pendenti, e considerato il chiaro e rilevante valore nomofilattico dell’ordinanza decisoria n. 3686 del 18 febbraio 2026 resa dalla Sezione Prima della Corte di Cassazione, appare auspicabile e necessario un rinvio alla Corte di Giustizia UE ex art. 267 TFUE atteso che la soluzione delle controversie dipenderà direttamente dalla compatibilità dei principi di diritto emersi dalla suindicata decisione della Suprema Corte con le norme comunitarie, ed in particolar modo con la Direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali e con il principio di effettività della tutela dei consumatori. Il Giudice adìto dovrà pronunciarsi sull’ istanza di rinvio pregiudiziale alla CGUE e motivare l’eventuale rigetto, anche in ossequio alla recentissima sentenza della Corte di giustizia UE del 24/03/2026 nella causa C‑767/23, che impone ai giudici supremi di motivare sempre il mancato rinvio pregiudiziale, anche se la legge nazionale consente decisioni sintetiche.