Studio Zanin - Progettazione Impianti

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progettazione impianti elettrici e di illuminazione - impianti fotovoltaici - direzione lavori
esperienza trentennale e certificazione KNX per bulding automation

28/02/2022

Pubblicato il DL 25 febbraio 2022 n.13 su cessioni del credito e altre novità sui bonus edilizi
DL 25 febbraio 2022 n.13
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 il DL 25 febbraio 2022 n. 13, recante “Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili”.

Tale decreto va a modificare quanto introdotto dal DL Sostegni ter (DL 4/22) in materia di cessione del credito, nello specifico, lo sconto in fattura mediante cessione del credito e la cessione dei crediti derivanti da bonus edilizi possono essere oggetto di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. Ai fini della tracciabilità, al credito è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni, ed è cedibile, solo per intero.

Le novità introdotte dal DL 25 febbraio
Il Decreto inoltre introduce:

nuove sanzioni nei confronti dei liberi professionisti contro le frodi in materia di erogazioni pubbliche e modifica l’art. 119 del DL Rilancio n. 34. Il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni di cui al comma 13 e all’articolo 121, comma 1 -ter, lettera b), espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruità delle spese, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata;
modifiche in merito al massimale della polizza assicurativa del tecnico abilitato. Per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli importi dell’intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni;
il nuovo comma 43-bis, art. 1 della L. 30/12/2021, n. 234 (Legge di bilancio 2022), concernente l’obbligo di applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro nei cantieri temporanei e mobili dove si svolgono lavori finalizzati alla fruizione di bonus fiscali edilizi.

21/12/2021

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11/06/2021

Superbonus 110 - Decreto Semplificazioni e CILA: Vera Semplificazione o Intoppo?Nel video di Ultime notizie di venerdì scorso, ti ho mostrato perché il Decre...

10/05/2016

10/05/2016 – Le spese per l’installazione di contatori individuali nei condomini per misurare l’effettivo consumo di calore, raffreddamento e acqua calda delle singole unità immobiliari, sono detraibili al 50%.

A chiarirlo l’Agenzia delle Entrate nella circolare 18/E, in cui risponde ad alcuni quesiti relativi alle spese detraibili formulati dai Caf e dagli operatori del settore.

Contabilizzatori di calore: le detrazioni
Le Entrate hanno specificato che queste spese sono ammesse alla detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio in quanto sono finalizzati al conseguimento di risparmio energetico; come tali hanno diritto, fino al 31 dicembre 2016, della detrazione pari al 50% per un importo massimo di spesa di 96mila euro.

Tuttavia se i dispositivi in questione sono installati in concomitanza con la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, o con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia, danno diritto alla detrazione prevista per interventi di riqualificazione energetica pari al 65% della spesa su un massimo di 30mila euro.

Contabilizzatori di calore: obblighi e scadenze
L’Agenzia ha ricordato che l’articolo 9 del Dlg 102/2014 prevede che, nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata, sia obbligatoria l’installazione, entro il 31 dicembre 2016, di contatori individuali per misurare l’effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare.

In tal modo sarà possibile favorire il contenimento dei consumi energetici attraverso la contabilizzazione dei consumi individuali e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi di ciascun centro di consumo individuale.

Qualora, l’uso di tali contatori non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi, la norma prevede l’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza a ciascun radiatore posto all’interno delle unità immobiliari.

30/04/2016

C'è un gran fermento nel settore
della termotecnica: entro il 31
dicembre 2016, a seguito della
direttiva europea n. 27 del 25 ottobre
2012 recepita dall'Italia nel
Dlgs 102 del 2014, si devono dotare gli edifici quali
condomini e immobili polifunzionali, riforniti da una
fonte di riscaldamento e raffreddamento centrale o
da rete di teleriscaldamento, di sistemi di controllo e
contabilizzazione del calore. Si deve quindi misurare
il consumo di calore, o raffreddamento o di acqua
calda di ciascuna unità, se tecnicamente possibile ed
efficiente in termini di costi. Nei casi in cui l'uso di
contatori individuali non sia tecnicamente possibile o
non sia efficiente in termini di costi, per misurare il
riscaldamento, dovranno essere impiegati sistemi di
ripartizione del calore.
Un utile strumento per la pace
tra condòmini. Per consulenze siamo a disposizione.

15/04/2016

La base di tutta la normativa è costituita dalla scelta di puntare sulla contabilizzazione dei consumi per favorire il contenimento dei consumi energetici.

Le condizioni reali di utilizzo dell'edificioOgni singolo condomino riflette le proprie abitudini e le proprie sensazion...
10/02/2016

Le condizioni reali di utilizzo dell'edificio
Ogni singolo condomino riflette le proprie abitudini e le proprie sensazioni nell'utilizzo dell'impianto: sono noti i fenomeni di furto di calore tra unità immobiliari o ancora la necessità degli inquilini dei piani limite, al piano terra e in copertura, di tenere temperature interne più alte per aumentare la sensazione del calore percepito.
Nel calcolo del fabbisogno energetico ideale per le valutazioni di certificazione e progetto, nel caso di edificio con destinazione d'uso residenziale, si fissa la temperatura interna degli ambienti a 20°C, costante per tutte le 24 ore della giornata.
La consuetudine invece rivela tutt'altro comportamento e l'utilizzo reale si allontana dal mantenere costante la temperatura interna che avrà il minimo solitamente nelle ore notturne e il massimo in quelle dove si riscontra la presenza di persone all'interno dell'unità immobiliare. Solo un sopralluogo accurato e le informazioni dettate dalle abitudini dell'utenza possono rivelare al tecnico che redige la diagnosi i dettagli importanti per modellare le caratteristiche interne.

07/09/2013

Indirizzo

Via A. Moro 51
Arco
38062

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