Studio Scirocco Commercialista

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05/05/2016

LE VOSTRE BANCHE E ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA VI HANNO INFORMATO????
E' stata raggiunta il 31 marzo l’intesa sull’Accordo per il Credito 2015, tra l’Associazione bancaria italiana e le associazioni d’impresa, in particolare: Agci, Confcooperative, Legacoop riunite in Alleanza delle Cooperative Italiane; Cia Claai; Coldiretti; Confagricoltura; Confapi; Confedilizia; Confetra; Confindustria; Cna, Confartigianato, Confersercenti, Confcommercio, Casartigiani riunite in Rete Imprese Italia. L’intesa, diretta a sostenere le piccole e medie imprese (Pmi), si inserisce sulla traccia dei precedenti. A partire dal 2009, l’ABI e le Parti hanno definito una serie di iniziative volte a sostenere le esigenze di liquidità delle imprese, grazie alle quali le Pmi beneficiarie hanno potuto sospendere il pagamento della quota capitale di oltre 415 mila finanziamenti, ottenendo liquidità aggiuntiva per circa 24 miliardi di euro.
L’Accordo consente di sospendere anche i finanziamenti che hanno già beneficiato di tale strumento negli anni passati, con la sola esclusione di quelli per i quali la sospensione è stata richiesta nei 24 mesi precedenti. L’Accordo è stato trasmesso al Ministero dell’economia e delle finanze e al Ministero dello sviluppo economico.
L’Accordo per il Credito 2015, che resterà in vigore fino al 31 dicembre 2017, prevede tre iniziative:
Imprese in ripresa
Imprese in sviluppo
Imprese e Pa
IN SOSTANZA AVRESTE IL DIRITTO DI SOSPENDERE IL PAGAMENTO DEI DEBITI BANCARI.
LA PRIMA CONSULENZA È GRATUITA. CONTATTATEMI.

05/05/2016

LE VISTRE BANCHE E LE VOSTRE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA VI HANNO INFIRMATO??
E' stata raggiunta il 31 marzo l’intesa sull’Accordo per il Credito 2015, tra l’Associazione bancaria italiana e le associazioni d’impresa, in particolare: Agci, Confcooperative, Legacoop riunite in Alleanza delle Cooperative Italiane; Cia Claai; Coldiretti; Confagricoltura; Confapi; Confedilizia; Confetra; Confindustria; Cna, Confartigianato, Confersercenti, Confcommercio, Casartigiani riunite in Rete Imprese Italia. L’intesa, diretta a sostenere le piccole e medie imprese (Pmi), si inserisce sulla traccia dei precedenti. A partire dal 2009, l’ABI e le Parti hanno definito una serie di iniziative volte a sostenere le esigenze di liquidità delle imprese, grazie alle quali le Pmi beneficiarie hanno potuto sospendere il pagamento della quota capitale di oltre 415 mila finanziamenti, ottenendo liquidità aggiuntiva per circa 24 miliardi di euro.
L’Accordo consente di sospendere anche i finanziamenti che hanno già beneficiato di tale strumento negli anni passati, con la sola esclusione di quelli per i quali la sospensione è stata richiesta nei 24 mesi precedenti. L’Accordo è stato trasmesso al Ministero dell’economia e delle finanze e al Ministero dello sviluppo economico.
L’Accordo per il Credito 2015, che resterà in vigore fino al 31 dicembre 2017, prevede tre iniziative:
Imprese in ripresa
Imprese in sviluppo
Imprese e Pa
IN SOSTANZA SAREBBE UN VOSTRO DIRITTO CHIEDERE LA SOSPENSIONE DEI DEBITI BANCARI. NON TUTTI CON DIFFERENTI MODALITÀ.
LA PRIMA CONSULENZA È GRATUITA. CONTATTATEMI.

13/02/2016

CASA PIGNORATA?. Che cosa succede adesso con il " Decreto Salva Banche"? ora verrà concesso di accelerare i tempi dei pignoramenti immobiliari e il debitore rischierà di trovarsi fuori dalla "sua" casa pignorata entro brevissimo tempo. Prima del decreto varato dal Governo Renzi, infatti, chi acquistava un immobile all'asta doveva pagare,un' imposta di registro pari al 9% . Per es:, comprando una casa per l'importo di 300.000 eurodoveva sostenere un ulteriore esborso di 27.000 euro; adesso, questa imposta verrà quasi del tutto azzerata poiché si pagherà sempre l'importo fisso di 200 euro, ORA RIFLETTIAMO SULLE CONSEGUENZE SOCIALI E SULLA RICADUTA NEL MERCATO IMMOBILIARE "NORMALE"

04/02/2016

Leasing immobiliare per privati
QUALI DETRAZIONI FISCALI?

L’utilizzatore può ottenere una detrazione IRPEF del 19% per un massimo di: 8mila euro annui per i canoni periodici mensili; e 20mila euro da calcolarsi invece sul prezzo finale versato a titolo di riscatto.

Per ottenere la detrazione fiscale di cui sopra si richiede che:

1) l’utilizzatore, entro un anno dalla consegna, destini l’immobile ad abitazione principale, trasferendovi cioè residenza e dimora principale;

2) l’utilizzatore non abbia più di 34 anni (la detrazione fiscale per chi ha già compiuto 35 anni, è dimezzata: 4mila euro è la detrazione sui canoni e 10mila euro quella sul riscatto);

3) l’utilizzatore, al momento dell’atto della stipula del contratto di locazione finanziaria, abbia un reddito complessivo non superiore a 55mila euro

04/02/2016

Dal 2016 uno strumento in più potrebbe consentire di “aggirare” le difficoltà nell'ottenere un mutuo per acquistare immobili, prima abitazione compresa. Che diverrebbe di proprietà, però, solo più in là nel tempo. Attraverso il “leasing immobiliare”, già esistente, ma finora riservato alle aziende ed esteso alle persone fisiche da un emendamento alla legge di Stabilità, approvato in commissione bilancio alla Camera.

Come funziona il leasing immobiliare

La locazione finanziaria dell'immobile funziona esattamente come quella che siamo abituati a conoscere per automobili e macchinari. La banca o altro intermediario, presso la quale il soggetto interessato a entrare in possesso dell'abitazione, raccolgono le indicazioni di quest'ultimo e sottoscrivono l'obbligazione ad acquistare il bene (o, anche, a farlo costruire se ancora non esiste e vi siano tutti i permessi del caso).

La contro-obbligazione del soggetto, che assume il diritto di utilizzare l'immobile per un tempo predefinito, è il pagamento di un canone che tenga conto del prezzo d'acquisto (o di costruzione) e della durata del contratto. Al termine dello stesso starà a lui decidere se sborsare il corrispettivo per divenire effettivo proprietario dell'abitazione, una “maxirata finale” che si calcola scontando dalla cifra complessiva l'ammontare dei canoni pagati nel corso degli anni.

Vantaggi leasing immobiliare

Indubbi i vantaggi all'inizio: niente spese di istruttoria, né iscrizioni di ipoteche, dato che non viene concesso un vero e proprio finanziamento, niente notaio per il possibile futuro acquirente. Interverrà solamente in caso di effettivo riscatto finale.

Tra le altre caratteristiche favorevoli attribuite al leasing c'è quella di consentire un “finanziamento” (anche se il termine non è totalmente appropriato) pari al 100% del valore dell'immobile. Cosa non del tutto vera, perché di solito si configura anche con una rata iniziale, che varia tra il 10 e il 30 per cento del prezzo pagato dall'intermediario acquirente. Somma di cui occorre disporre, dunque, per poter entrare nell'immobile.

Deducibilità leasing immobiliare

Vantaggi ci sono anche in tema fiscale. In particolar modo per gli under 35 con redditi sotto i 55mila euro, per i quali i canoni sono deducibili ai fini Irpef nella misura del 19% fino a 8mila euro l'anno e il riscatto finale fino a 20mila euro.

Svantaggi del leasing

Svantaggioso è, invece, l'orizzonte temporale. Negli ultimi anni i mutui sono diventati pressoché per la vita, con durate trentennali o, addirittura, quarantennali. La locazione finanziaria non supera i 20 anni, ma generalmente si attesta tra i 12 e i 15 anni. Questo significa pagamenti (mensili, ma più spesso bimestrali o trimestrali) più elevati. Durate più lunghe, inoltre, farebbero di sicuro perdere il confronto, sotto il profilo economico, con un mutuo.

Leasing o mutuo?

Con i tassi fissi ai minimi storici è difficile prevedere uno spostamento in massa verso il leasing. Ma potrebbe comunque essere una soluzione per chi proprio non ha i requisiti in regola per un mutuo ma è sicuro della sua solvibilità futura e tornare utile anche per altri, in differenti fasi di mercato. (Idealista)

01/02/2016

Le scadenze fiscali di febbraio 2016, sono caratterizzate dall’invio telematico della Comunicazione Dati Iva (che verrà abrogata dal 2017, periodo d’imposta 2016) e della dichiarazione IVA.
Per quest’anno, quindi, la presentazione della dichiarazione IVA entro il 28 febbraio rimane una facoltà, rimanendo ancora in vigore la possibilità di inviarla con il modello UNICO entro il 30 settembre 2016.

31/01/2016

nel 2015 350 istituti di credito hanno aderito ad un accordo a cui si fa riferimento anche nel patto di stabilitá. Vi sono anche le maggiori banche italiane . nella stesura AIUTI ALLE IMPRESE CON FONDI DI GARANZIA E ......UNA NUOVA MORATORIA PER LA SOSPENSIONE DEI MUTUI ANCHE PER LE AZIENDE IN CRISI.

27/01/2016

SOSPENSIONE RATA MUTUO SIETE PRONTI? Spero di no perchè se potete accedere significa che non ve la state passando bene, però vi indico lo stesso quali sono i requisiti per accedere, la documentazione da presentare alla banca compreso il modulo di richiesta e le rate che potete sospendere dandovi qualche chiarimento e risposta alle domande per chi è in difficoltà con i pagamenti anche perché non tutti possono accedere.
Sono pronte infatti le regole per la nuova moratoria sui mutui valide per il triennio di scadenza delle rate che va da l 2015 al 2017 così come disciplinato all’interno della legge di stabilità 2015 (articolo 1 comma 246) che ha imposto ad ai principali attori del settore di cintrarsi e definire entro 90 giorni la nuova discilina della sospensione.

La norma disciplina l’obbligo di un accordo tra i principali attori investiti che sono Ministero dello sviluppo economico il Ministero dell’Economia e delle finanze, l’ABI e le associazioni di categoria (rappresentanti di imprese e consumatori) dovranno concordare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di Stabilità che risale al primo gennaio 2015, ossia entro il 31 marzo 2015 le azioni per consentire la sospensione della quota capitale dei mutui e dei finanziamenti e non solo per le famiglie ma anche per le per le micro, piccole e medie imprese. L’accordo è statao raggiunto dando l’operatività del Fondo di solidarietà dei mutui per l’acquisto della prima casa (di cui all’art. 2 comma 475esuccessividellaleggen.244del2007).
Il periodo per il quale può essere consentita la sospensione del mutuo sono le rate in scadenza nel triennio 2015-2016-2017. La durata massima della nuova sopensione si sostanzia in massimo 12 rate mensili contro le 18 concesse nel precedente triennio 2013 – 2015, segno dei temi che cambiano (speriamo) e della crisi di liquidità che sta rientrando piano piano. Inoltre non dovrete essere stati soggetti non pagatori di rate per un periodo superiore a 90 giorni. Le rate per cui si è andati lunghi nel pagamento di oltre 90 giorni saranno consideratate già come rate sospese e saranno cumulate nel monte delle 12 rate massime sospendibili.
Leggete quindi il paragrafo dopo legato alle esclusioni dalla sospensione del mutuo perchè ci sono anche dei casi in cui proprio non potrete accedere.
Il Fondo di garanzia consente a coloro che hanno difficoltà e che rispettano determinati requisiti che vedremo nel seguito di presentare un apposito modulo per la sospensione del mutuo con cui si richiede l’interruzione del pagamento per gravi motivi che andranno motivati e giustificati con documenti giustificativi da presentare alla banca che ha erogato il mutuo.
Con l’accordo siglato proprio allo scadere dei 90 giorni dall’entrata in vigore della Legge di stabilità è stato possibile definire la nuova struttura dell sospensione che ora modifica i reqiusiti di accesso e restringe anche il campo di osservazione.
Nella sostanza se prima il rispetto dei requisiti era sufficiente si presentasse o si fosse presentato nei tre anni precedenti nel nuovo triennio il requisito deve essersi presentato nei due anni precedenti la richiesta di sospensione restringendo di fatto la platea dei possibili richiedenti. L’evento è sufficiente che si verifichi anche solo in capo ad uno dei cointestatari del mutuo per far godere anche gli altri della sospensione.
Insomma per intenderci i requisiti è sufficiente che siano rispettati anche solo in capo ad uno solo dei soggetti che hanno “contratto” (come una malattia perchè lo è se parliamo di mutuo per la casa) il mutuo.
• a) perdita del posto di lavoro a tempo determinato o indeterminato o dei rapporti lavorativi di cui all’art. 409 del cpc a tal fine dovrà essere presentato il provvedimento di licenziamento: per l’approonfimento leggete il punto 3 dell’accordo.
• b) morte: a tal fine dovrà essere presentato il realtivo certificato del de cuius;
• c) handicap grave o condizione di non autosufficienza certificato dalle ASL;
• d) sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni anche in attesadell’emanazione di provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito (ad es. Cig, Cigs, i cosiddetti ammortizzatori sociali in deroga etc.): a tal fine sarà sufficiente presentare la comunicazione del datore di lavoro
Per i casi di interruzione del rapporto di lavoro sono ammesse anche le definizione consensuali dei rapporti prese nelle direzioni territoriali del lavoro ai sensi dell’articolo 7 comma 7 della legge 604 del 1966. Sono ammessi anche i licenziamenti che avevano alla base il superamento del periodo di malattia e mi sembra più che giusto.
Non tutti potranno accedere in qaunto sono previsti anche dei casi di esclusioni come coloro che l’avevano già richiesta da meno 24 mesi dall’avvio dell’istruttoria della sospensione precedente del triennio 2013-2015. Le rate inoltre sospendibili saranno cumulativamente non più di 12.
Sono esclusi anche coloro che avevano al tempo stipulato una polizza contro la perdita del lavoro o di riduzione come disciplinata dalla lettera d) vista sopra a meno che l’assicurazione non copra tutto altrimenti sarà possibile accedere.

Il mutuo doveva essere stato stipulato per l’acquisto dell’abitazione principale e non per seconde o terze case. La sospensione è possibile richiederla si per un massimo di 12 rate contro le 18 concesse nella precedente struttura del congelamento del mutuo valido per il triennio 2013-2015.
Chi ha beneficiato della sospensione delle rate anche nel precedente triennio potrà nuovamente accedere ma occhio perchè il jolly lo potrete giocare solo due volte. Come sapete infatti anche nel 2013 avevamo avuto la possibilità di sospendere il pagamento delle rate del mutuo.
Possono richiedere la sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale anche i mutuatari titolari dei mutui garantiti da ipoteche su immobili adibiti ad abitazione principale, nei soli casi di cui alla predetta lettera d).
Nel periodo di sospensione sono ricomprese anche le eventuali rate scadute e non pagate fino ad un massimo di 90 giorni precedenti alla data di richiesta dei sospensione.
La sospensione sarà operativa entro 30 giorni dall’approvazione della richiesta da parte della banca mutuante.

Indirizzo

Viale Po 3/a
Ferrara
44122

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 19:00
Martedì 09:00 - 19:00
Mercoledì 09:00 - 19:00
Giovedì 09:00 - 19:00
Venerdì 09:00 - 19:00
Sabato 09:00 - 12:00

Telefono

05321935361

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